Cittadini di Via Capodistria Contro l'Elettrosmog


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RIDURRE I DANNI SI PUO'
CON  8  SEMPLICI  REGOLE


La pagina sotto è tratta dal sito www.elettrosmg.com

Elettrosmog  da Stazioni RadioBase
per telefonia mobile
 (*)


Che  fare se ci troviamo una antenna di

Stazione Radio Base per  telefonia mobile

piazzata
davanti alle finestre di casa nostra?


 

Istruzioni per l’uso

              Indice

         Introduzione e sommario

  1. Perché tante nuove antenne?

  2. Gli effetti biologici delle radiazioni e  la tutela della salute

  3. La svalutazione degli immobili vicini alle antenne

  4.  Abuso commesso da chi affitta i tetti  senza il consenso dei vicini

  5. Cosa può fare un cittadino che si trovi vicino ad un antenna?5.1. Valutazioni, misure  e ricorsi
    5.2.
     Schermature

  6. Proposte: cosa potrebbe  fare una Amministrazione Locale?

 

  Allegato I:
  Gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche

  Allegato II:
 Come funzionano i sistemi di comunicazione radio per cellulari

  Allegato III:
 
La Normativa che regola le installazioni di Stazioni Radio Base

     Introduzione e sommario

 Le nostre città si vanno riempiendo  di Stazioni Radio Base per telefonia mobile; le loro antenne svettano sui nostro tetti. Lo spazio sembrerebbe ormai coperto interamente, ma nuove esigenze (?) sembrano incombere, legate ad esempio allo sviluppo delle comunicazioni UMTS, con le loro funzioni di dubbia pubblica utilità.

 Così sono sempre più numerose le persone che, da un giorno all’altro, vedono spuntare una nuova antenna, magari dopo  un fine settimana, e questa volta vicino alle loro finestre.

  Si tratta di una installazione pericolosa, oltre che poco attraente dal punto di vista panoramico? E’ una installazione che deprezza il valore delle proprietà vicine? Come giudicare? Come raccogliere dati relativi a questa nuova installazione ? A chi rivolgersi per consulenze tecniche e, se necessario, legali , allo scopo di proteggere la propria salute e il valore dei propri immobili?

  Queste note cercano di rispondere in prima istanza agli interrogativi sopra esposti, toccando questi argomenti:

  1. Perché tante nuove antenne?

  2. Gli effetti biologici delle radiazioni  e la tutela della salute

  3. La svalutazione degli immobili vicini alle antenne

  4. Abuso commesso da chi affitta i tetti  senza il consenso dei vicini

  5. Cosa può fare un cittadino che si trovi vicino ad un antenna ?
    5.1 Valutazioni, misure  e ricorsi legali
    5.2   Schermature

  6.  Proposte: cosa una Amministrazione Locale potrebbe  fare di meglio?

 

   1.   Perché tante nuove antenne?

 Durante l’anno passato si è verificata una abnorme proliferazione di antenne di Stazioni Radio Base per telefonia mobile.

 I motivi di questa ondata di installazioni sono sostanzialmente due:

1)  con la  “ liberalizzazione “ del mercato in questo settore i Gestori sono diventati molti ( troppi ), ed ognuno vuole le sue antenne;

2)   il settore  “ liberalizzato “ ( a mio avviso senza sufficienti regole )  è molto concorrenziale e gli investimenti sono elevati, a partire dalla concessioni che lo Stato ha dato a caro prezzo. Pertanto è molto elevata la spinta dei Gestori affinché l’uso dei telefonini si imponga,  anche al di là della vera utilità pubblica; né, a mio avviso, sono da ritenere di  pubblica utilità molte delle nuove funzioni che vengono date ai telefonini.

 Così le antenne compaiono dovunque, senza che le Amministrazioni Locali abbiano ancora stabilito dei concreti criteri e vincoli di Pianificazione, senza che esse controllino rigorosamente i nuovi progetti sottoposti alla loro approvazione,  e senza che siano state  poste in essere serie campagne di monitoraggio  del livello delle radiazioni  esistenti  sul territorio.

   2. Gli effetti biologici delle radiazioni e la tutela della salute.

 Viceversa è accertato che le radiazioni elettromagnetiche, al di là di una certa dose, hanno affetti biologici negativi per l’uomo ( Allegato  I ). L’impatto delle Stazioni Radio Base è elevato in un raggio di 20-70 metri dalle antenne, sui luoghi abitati posti a quota prossima a quella delle antenne ( Allegato II ).

 La legge Italiana, e  le relative Norme CEI,  basano - al momento -   il limite di accettabilità delle radiazioni in base al solo effetto termico a breve termine ( Allegato III ); tale limite fa riferimento ad un valore massimo di campo elettrico, per i siti abitati, pari  a 6 Volt/metro.  E’ stato tuttavia mostrato che le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza  hanno, a lungo termine, effetti biologici negativi sull’uomo  per dosi assorbite assai basse, corrispondenti ad un campo elettrico di 1 Volt/metro, e quindi assai più basse di quelle previste dalle attuali Leggi Nazionali e Regionali.   La posizione che viene assunta in Italia come presupposto della esistente  normativa è che  “ non esistono ancora sufficienti risultati che diano per certi gli effetti biologici negativi sull’uomo delle radiazioni a bassa dose e lungo termine “ .

 La bibliografia esistente orienta, a mio  avviso, a pensare il contrario.

   E’ comunque certo che, in base ai risultati già OGGI disponibili,  nessuno possa almeno negare che effetti biologici negativi POSSANO esservi. Anche in questo caso è quindi necessario intervenire per eliminare i rischi, ritenuti solo potenziali.  Occorre infatti ricordare che la Costituzione Italiana , all’Art. 32, tutela la salute del cittadino non solo come bene individuale, ma anche come bene collettivo ( e infatti abbiamo  un Servizio Sanitario Nazionale ), e che tale tutela è prevista in termini preventivi.   

  Vi sono quindi ragioni sufficienti  per una applicazione non demagogica del cosiddetto “ Principio di Precauzione “, la cui enunciazione più comune è la seguente:  “ Il Principio di Precauzione stabilisce che l’ assenza di una piena certezza scientifica NON deve essere usata come una ragione sufficiente per posporre decisioni, là dove ci sia il RISCHIO di effetti seri ed irreversibili “.  Ripetendo il concetto, si può dire che il Principio di Precauzione è ampiamente riconosciuto come un adeguato criterio per governare situazioni che possono creare danni seri ed irreversibili, quando esistano validi motivi per farlo, anche se non si ritiene ancora stabilita una certezza scientifica. 

 Non è un fatto singolare che, con il crescere della complessità della vita umana, i Governi debbano disporre di maggiore abilità nel rispondere alle nuove situazioni.

 Il Principio di Precauzione è una efficace base che una Amministrazione deve usare, con buon senso e senza demagogia, per  determinare  giuste scelte in quei casi ove  la scienza  abbia già dato significative indicazioni,  anche quando non ci siano ancora risposte ritenute universalmente certe.

 3.  La svalutazione degli immobili vicini alle antenne

 Chi si viene a trovare vicino ad una antenna radiotrasmittente ha un ulteriore problema, oltre a quello prevalente di dover proteggere la  propria salute.   Gli abitanti di una casa con vista su  antenne vicine, oltre a problemi di salute che, come detto,  possono interessarli, risentono di un peggior impatto visivo dell’ambiente circostante .  Entrambi questi aspetti concorrono a diminuire il valore dell’immobile vicino alle antenne.

 E’ esplicita convinzione di molte Associazioni di proprietari che la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico ( trasmittenti radio o TV,  trasmittenti per telefonia mobile, elettrodotti ) conduca ad una  radicale svalutazione degli immobili impattati  visivamente e dalle radiazioni. In  particolare, ad esempio:

  • ASPPI di Bologna ZAssociazione Piccoli Proprietari Immobiliari, www,asppi.bo.it ) ha condotto uno studio  relativo alla percezione del rischio da parte dei cittadini, e il risultato è che:  “ sono pochi i cittadini che acquisterebbero o prenderebbero in affitto una casa posta vicino ad una fonte di inquinamento elettromagnetico “.

  • UPPI di Bologna (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, www.uppi-bologna.it ) asserisce che  “ gli immobili vicini ad antenne trasmittenti subiscono una svalutazione “.

 Anche ARES 2000 (Associazione di ricerca socio economica, www.ares2000.net ) ha promosso una ricerca dal titolo    “ Abitazioni tra le Onde “, in cui si conferma che gli immobili vicini alle antenne subiscono una svalutazione.

  Esiste almeno una Sentenza di un Pretore delle Pretura di Bologna ( del 14/04/1999 ) che ha dato ragione ad alcuni condomini che sostenevano che l’installazione di una antenna deprezzava il valore dell’intero edificio su cui essa era montata.

 Infine è stata pubblicata, da Italia Oggi (n.32 del 13/06/2003), la notizia che l’Amministrazione Comunale di Rimini ha stabilito, con Ordine del Giorno votato con voto unanime dal Consiglio Comunale, che esiste il diritto al risarcimento del danno per tutti coloro che vedono deprezzarsi il valore dei propri immobili, case e terreni, dalla presenza di un elettrodotto (in questo caso si tratta di radiazioni emesse in bassa frequenza, ma le radiazione emesse in alta frequenza sono, come già detto, anch’esse dannose).

 In relazione al decremento del valore di un immobile, dovuto alla vicinanza di antenne,  sembra giustificato  richiedere un indennizzo sia al Gestore di telefonia che al Proprietario dell’immobile che ha dato in affitto la sua proprietà per l’installazione delle antenne. Sembra anche giustificato  richiedere al Comune, che ha dato la concessione per motivi di pubblica utilità, la detassazione dell’ICI. 

 4. Abuso commesso da chi affitta i tetti  senza il consenso dei vicini

 Infine una osservazione relativa alla concessione in affitto di una parte di tetto che un proprietario di immobili o un condominio da ai Gestori.

Si è visto infatti ( Allegato II ), che la tipologia di trasmissione di una antenna  è tale per cui immediatamente sotto l’antenna le radiazioni sono limitate.   Ecco allora che  ben poche persone - forse una sola se si tratta di un unico proprietario -  hanno promosso la stipula di un contratto di affitto con un Gestore  per consentirgli di installare le antenne a casa loro; queste persone, guadagnandoci attraverso un contratto di affitto,  portano un notevole danno a molti altri residenti vicini - cui non hanno chiesto alcun permesso - mentre essi ne rimangono  indenni.  Si tratta di una situazione di abuso di fatto, che i Regolamenti  e le Leggi nazionali e locali non evitano ancora. 

 5Cosa può fare un cittadino che si trovi vicino ad un antenna ?
   
5.1 Valutazioni, misure  e ricorsi.

 Per capire che cosa si può fare occorre innanzi tutto richiamare le procedure tipiche seguite da un Gestore per ottenere una autorizzazione di  una nuova Stazione Radio Base ( si fa riferimento alle procedure applicate in Emilia-Romagna, e segnatamente, nel Comune di Bologna.

  Il Gestore deve presentare in Comune un Piano annuale ( o trimestrale ) di installazioni ( come illustrato  in Allegato III) ); questo Piano viene pubblicizzato dal Comune attraverso la Stampa, per i rilievi del pubblico. 

  E’ anche possibile che il Gestore richieda una autorizzazione per un impianto non incluso nel Piano annuale, in ragione di necessità di ordine pubblico ( ! ). In questo caso le cose vanno ancora peggio, perché la comunicazione al pubblico potrebbe essere fatta anche solo attraverso la Pubblicazione all’Albo Pretorio.

  Purtroppo questi annunci difficilmente vengono letti, così,  quando  le nuove antenne all’improvviso spuntano sui tetti, ad esempio durante un fine settimana, ciò rappresenta una  vera sorpresa.

 Per poter richiedere l’autorizzazione alla installazione il Gestore deve comunque procurarsi  un contratto di affitto della porzione di tetto della casa o del condominio dove intende installare le antenne. A tale scopo basta una delibera a maggioranza dei condomini, salvo diverse disposizioni condominiali che richiedano l’unanimità.

 Il Gestore deve allegare alla sua domanda il progetto della Stazione, e allegare al progetto una analisi dell’impatto ambientale delle radiazioni elettromagnetiche. In base a tale documentazione il Comune attraverso le preposte Autorità rilascia la Concessione edilizia e attraverso la AUSL, che controlla la relazione di impatto ambientale,  autorizza l’installazione. Talvolta il progetto o l’analisi di impatto ambientale è così carente, che la AUSL richiede all’ARPA di effettuare una verifica dell’impatto ambientale. E’ tipico in questi casi che ARPA trovi valori di campo elettrico più elevati di quelli denunciati dal Gestore, ma questo non ferma la procedura autorizzativi, se i campi elettrici trovati da ARPA sono comunque sotto i 6 Volt/metro. E’ poi possibile che anche ARPA sbagli le sue indagini; solo un accurato controllo di uno specialista può trovare questi errori.

  In ogni caso è  spesso impossibile evidenziare il superamento dei limiti di Legge. Il punto fondamentale è questo: il Gestore nel progetto dichiara che trasmetterà attraverso un certo  numero di canali, con una certa potenza per canale.  Tutti i calcoli previsionali sono fatti in base a questi dati.    Ma la situazione potrebbe essere peggiore:  analizzando i dati tecnici delle antenne, si vede sempre che tali antenne possono  trasmettere attraverso un numero di canali più elevato di quello dichiarato dal Gestore ed inoltre possono trasmettere con una potenza per canale  molto superiore a quella dichiarata dal Gestore. Ebbene le Leggi ed i Regolamenti  non   prevedono  i controlli sulle trasmittenti, che sarebbero invece doverosi, visto che le antenne possono trasmettere potenze più alte di quelle dichiarate.

  In sostanza se  un Gestore utilizza la Stazione ad un livello di potenza superiore a quello dichiarato ( quando il traffico lo richiedesse, per esempio )  difficilmente qualcuno se ne potrà accorgere.

  Una volta ottenuta l’autorizzazione il Gestore, con una scelta dei tempi esclusivamente sua, installa l’impianto. L’unico obbligo che gli rimane è quello di denunciare formalmente in Comune l’avvenuta accensione dell’impianto; ma i Regolamenti non danno vincoli temporali al Gestore per l’invio di questa importante comunicazione.

 Quali consulenze possono essere necessarie e a chi rivolgersi.

  I criteri e le informazioni fin qui citate e contenute negli Allegati  consentono di capire in qual modo sia possibile verificare se una nuova Stazione Radio Base è pericolosa o meno, e come fare per chiederne eventualmente la immediata disattivazione e la successiva  rimozione, e/o come fare per chiedere un indennizzo per la perdita di valore del proprio immobile. 

 Si tratta di un problema tecnico e legale. Occorre allora innanzi tutto procurarsi in Comune i documenti autorizzativi dell’installazione e  il progetto della Stazione, incluso lo studio di impatto ambientale presentato dal Gestore. Se anche ARPA ha effettuato una analisi dell’impatto ambientale, ciò risulterà evidente dalla documentazione richiesta in Comune e sarà quindi possibile  procurasi copia anche di tale studio.

  Avuta la documentazione si tratta di farne una valutazione tecnica. Occorre evidentemente un consulente versato nella materia ( anche se una valutazione grossolana del campo elettrico  medio ad una distanza da 10 a 50 metri dall’antenna può essere fatta utilizzando  la formula riportata in Appendice II; si deve ipotizzare che la sorgente sia puntiforme, che le radiazioni si trasmettano entro il conoide di antenna  con onda sferica, e cioè con una attenuazione che risulta funzione del quadrato della distanza dalla sorgente,  e che gli edifici impattati siano ancora così pochi da non dare luogo a irregolari distribuzioni dell’energia dell’onda elettromagnetica ).

 Se le valutazioni tecniche mettono in evidenza errori o false affermazioni del Gestore nel progetto e/o nei suoi allegati, si può tentare un’azione legale volta a far disattivare l’impianto ed a farlo successivamente rimuovere.  Si tratta di un ricorso di tipo amministrativo, che può essere fatto al TAR oppure al Capo dello Stato; trattandosi di ricorsi amministrativi esistono dei termini temporali da rispettare per la loro validità.  I termini decorrono  dal momento  in cui  sia stato evidente che l’impianto era installato; in pratica si può assumere tipicamente che i termini decorrano da quando sono stati ricevuti i documenti di progetto richiesti al Comune, se ciò avviene poco dopo la reale installazione delle antenne. I termini temporali sono di soli 60 giorni per il ricorso al TAR , e di 120 giorni per il ricorso al capo dello Stato.

 Un ricorso rigorosamente  impostato può richiedere  anche di effettuare calcoli di campo elettrico in contradditorio con il Gestore e, eventualmente, con ARPA, e  di effettuare misure, quando la stazione fosse in esercizio. 

 

  Evidentemente se la motivazione dell’azione legale è la tutela della salute non esistono termini vincolanti per l’avvio di tale azione. Una tale azione può essere intrapresa, facendo riferimento ad esempio  al Principio di Precauzione, se i ricorsi di tipo amministrativo, al TAR o al Capo dello Stato prima citati non dessero il risultato voluto di disattivazione delle antenne.

 Se  poi si volesse richiedere un indennizzo per la perdita di valore dell’immobile, occorrerebbe farsi fare una perizia da una qualificata Agenzia Immobiliare. Si tratta quindi di operazioni difficili da impostare, costose e lunghe. Occorre evidentemente affidarsi a consulenti tecnici e legali competenti. Un buon suggerimento, per trovare i consulenti giusti ad un prezzo giusto, è quella di affidarsi al CODACONS o ad altre Associazioni di cittadini e Consumatori.

 5.2   Schermature

 Qualora non restasse altro da fare, un cittadino può  difendersi mettendo in opera nella propria casa delle schermature: è un atto di vera propria legittima difesa !

Le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza sono ben poco attenuate dalle pareti delle case moderne. Si può attribuire una attenuazione del 10% per i muri esterni perimetrali di una tipico condominio recente di città.

Tuttavia le radiazioni possono essere schermate da particolari reti, realizzate allo scopo: si tratta, tipicamente  di reti di juta, che inglobano una fitta trama di sottili fili  rame e sottili fibre di carbonio. Le onde elettromagnetiche che colpiscono queste reti dissipano in esse  l’energia trasmessa, attenuando fino al 60-70%  le radiazioni.

Evidentemente se si vuole realizzare la schermatura occorre sistemare queste reti disponendole sulle pareti e sul soffitto,  ad esempio entro false pareti  in cartongesso; oppure posarle su parti e soffitti e poi ri-intonacare tali superfici.

Si tratta quindi di interventi costosi,  sia per il costo delle reti  sia per il costo della installazione, più facili da realizzare  in fase di eventuali ristrutturazioni.

Anche i vetri normali delle finestre non schermano le radiazioni; sono stati tuttavia sviluppati dal CNR ( Centro Nazionale delle Ricerche italiano ) sia vetri speciali sia  tendaggi, che hanno  effetto prevalentemente  riflettente.

I riferimenti relativi ai costruttori di questi prodotti si possono trovare anche solo cercandoli su Internet. 

  6. Proposte: cosa una Amministrazione Locale potrebbe  fare di meglio?

 E’ evidente che le Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali, oltre che lo stesso Stato dovrebbero oggi essere più attente alle problematiche fin qui descritte.

 Da parte di chi scrive è sentita l’esigenza di esprimersi anche in modo propositivo, in relazione a quanto potrebbe essere fatto dalle Amministrazioni Locali.

Una Amministrazione Locale dovrebbe adottare criteri di esposizione cautelativi, pianificare le installazioni in contradditorio con i Gestori e le Associazioni o Comitati  rappresentanti dei cittadini, eseguire istruttorie rigorose delle richieste di nuove installazioni, predisporre controlli sulle installazioni già fatte e sanzioni  per gli inadempimenti, stabilire monitoraggi continui sul territorio, indennizzare i cittadini che, per ragioni di pubblica utilità, sono costretti a vivere vicini ad antenne.

 In realtà criteri di questo tipo sono presenti, ad esempio, in una  “ Iniziativa della Provincia di Bologna “ in materia di inquinamento elettromagnetico  ( ovvero di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, impianti per la telefonia mobile e impianti per trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica ), alla luce  dei contenuti della Legge Regionale "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" (Deliberazione legislativa 9/2000 del 11 ottobre 2000).  Questa Iniziativa della Provincia di Bologna non sembra tuttavia aver avuto seguito, nemmeno localmente.

  In ogni caso  si tratterebbe  di mettere in atto quanto segue:     

  • Le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza oltre all’effetto termico, hanno altri effetti biologici importanti. Tuttavia  esiste una Legge Nazionale che non sembra  tenerne conto: essa  non sembra rispondere pertanto al principio di    precauzione “, che è  implicito nell’ Articolo 32 della nostra Costituzione, e che è certamente applicabile in questi casi, vista la mole dei risultati delle ricerche già fatte in materia di effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche.

  I Comuni però possono promulgare Regolamenti che  prevedano limiti più cautelativi ( L’Iniziativa disattesa della Provincia di Bologna, ad esempio, prevedeva  livelli di Campo elettrico pari a 3 Volt/metro, parti alla metà di quanto proposto dalla Legge Nazionale  ).

  • Gli attuali Regolamenti Comunali in base ai quali vengono rilasciate le autorizzazioni  non tutelano i cittadini da abusi reali. Tali abusi, evidentemente non sanzionabili, sono commessi da  singoli che consentono, tipicamente a  titolo oneroso, l’installazione di antenne; tali antenne non causano danni a loro stessi, perchè il campo elettrico sotto le antenne è  basso, ma  creano  a molti altri cittadini  problemi di salute e perdite economiche.

  E’ necessario che i condominii vicini alle nuove  antenne progettate  abbiano tutti insieme titolo per l’autorizzazione della stipula del relativo contratto di affitto con i Gestori: a tale scopo sono necessarie più delibere condominiali contestuali.

  •  I Gestori dei sistemi di telefonia mobile possono allegare alle istanze volte ad ottenere le autorizzazioni, una documentazione che potrebbe risultare carente o contenere errori in ordine all’effettivo contesto in cui l’impianto verrà utilizzato. In tali eventuali casi,  le  analisi in contradditorio dell’ARPA  non sembrano mettere in moto efficaci meccanismi  di tutela dei cittadini: l’ARPA ha le competenze per valutare le situazioni, ma ad essa viene dato un mero compito di strumento, senza che le siano consentite iniziative: l’ARPA non indaga autonomamente,  risponde a domanda e poi si ferma. 

  Il cittadino può  difendersi solo attraverso  azioni legali da lui stesso attivate; purtroppo si tratta di azioni impegnative,  molto onerose e dai tempi lunghi.

  Occorre che i cittadini i quali rischiano la  vicinanza di nuove  antenne possano avere reali preventive informazioni sulle nuove installazioni; in particolare i dati tecnici degli impianti  vanno diffusi prima della concessione delle autorizzazioni.

  • Le potenze di esercizio delle trasmittenti possono essere più alte di quelle dichiarate dai Gestori; le Leggi ed i Regolamenti non impongono controlli su tali potenze.   E’ allora  assai difficile per il cittadino accorgersi di abusi dovuti all’eventuale  - anche temporaneo - esercizio  a  potenze superiori   a   quelle dichiarate  ( quando   l’aumentare del traffico lo richiedesse , per esempio ).

   E’ indispensabile imporre sugl’ impianti l’uso di limitatori piombati  della massima potenza trasmettibile.

  •  Opportuni calcoli parametrici consentirebbero di stabilire dei validi criteri di installazione  delle antenne. Si tratterebbe, ad esempio,  di porre dei vincoli  alle minime possibili  distanze fra antenne, abitazioni e  terra ( strade e giardini ), in funzione delle potenze massime erogabili delle stazioni ( e non in funzione delle potenze di esercizio dichiarate, che potrebbero  in qualunque momento e senza controllo raggiungere livelli di emissione superiori a quelli consentibili ).   Sarebbe anche possibile definire un numero massimo di antenne installabili in città per chilometro quadrato, in modo da limitare in modo accettabile i valori medi di fondo       ( e, quindi, i valori di picco ).        

  Criteri di questo tipo, di solito, non sono inclusi nelle Leggi Nazionali e Regionali e nei Regolamenti Comunali, e vanno invece adottati . ( L’Iniziativa disattesa della Provincia di Bologna, ad esempio, prevedeva una distanza di 300 metri fra le antenne e le scuole ).

  Occorre una rigorosa Pianificazione  da parte dei Comuni della collocazione degli  impianti.

     La presenza di antenne vicine ad una abitazione danno luogo ad una svalutazione della proprietà; ciò è ormai riconosciuto. I Gestori ed il Comune che dà la concessione devono quindi predisporre  le necessarie forme di indennizzo ai proprietari di immobili vicini agli impianti; sta agli Enti Locali stabilire  le necessarie regole guida per la determinazione delgi indennizzi.    

      L’indennizzo ai proprietari vicini alle antenne  deve far parte degli oneri che i  Gestori devono sostenere  per avere le autorizzazioni; da parte loro  i Comuni, alla luce della riconosciuta pubblica utilità di una installazione, devono annullare o ridurre, a seconda dei casi, il pagamento dell’ICI  ai proprietari vicini alle antenne.


 Allegato I:
 Gli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche
.

 E’ stato in generale predetto che  gli effetti più significativi delle  radiazioni elettromagnetiche, quando venissero superate dosi prestabilite,  possono essere  i seguenti:

  • disturbi psicosomatici, cefalea, astenia, insonnia

  • opacizzazione di cristallino

  • ridotta fertilità

  • maggior rischio di leucemia e di tumori di tipo emolinfopoietici

 Tali effetti, come anticipato sopra,  sono da attribuire al superamento di una soglia di dose assorbita di radiazioni ( prodotto della intensità media della radiazioni assorbite per il relativo tempo di esposizione ).

 Più specificamente gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sono dovuti a due tipi di interazioni, che si possono definire rispettivamente macroscopici e microscopici.

 Gli effetti macroscopici sono quelli causati da radiazioni di intensità tale da dare luogo a riscaldamento dei tessuti; questo riscaldamento non è avvertito dal soggetto colpito, perché il riscaldamento è interno al corpo, lontano dai recettori termici che sono sulla pelle. Gli effetti maggiori si hanno per frequenze comprese nel campo 30 – 200 Mhz (inclusi quindi gli effetti delle radiazioni a bassa frequenza emesse dagli elettrodotti ad alta tensione); esistono  fattori di  risonanza spaziale del corpo umano con le lunghezza d’onda di tali radiazioni. L’eccessivo riscaldamento dei tessuti dovuto all’energia che la radiazione trasmette loro può causare alterazioni del DNA. Studi, esperimenti di laboratorio ed analisi epidemiologiche hanno permesso di determinare i livelli di potenza elettrica trasmessa, e quindi di campo elettrico e magnetico prodotti da elettrodotti o da trasmittenti radio, che danno luogo nel breve termine ad effetti biologici significativi.

 Gli effetti microscopici sono invece legati, oltre che all’energia della radiazione, alla sua frequenza. Gli esseri viventi sono dei generatori di onde elettromagnetiche di data frequenza, associate ai loro processi biologici;  le radiazioni elettromagnetiche esterne  possono entrare in risonanza con alcune di quelle prodotte dall’essere vivente  amplificandone i relativi  processi biologici, oppure possono interferire con esse modificando i processi biologici stessi.

Studi ed esperimenti di laboratorio hanno consentito l’esame di queste interazioni pericolose, che possono assumere le forme seguenti: 

  • alterazione di concentrazione di leucociti e di linfociti

  • diminuzione di produzione di melatonina ( e conseguente ridotta difesa contro l’insorgenza di tumori )

  • alterazione del metabolismo del calcio ( con effetti sul sistema nervoso )

  • aumento di vita media dei radicali liberi ( e ancora ridotta difesa contro l’insorgenza di tumori )

  • inibizione dell’attività dei neuroni

  • riduzione dell’efficacia della barriera sanguigna nei confronti di elementi tossici che possono entrare nel cervello

  A livello normativo in Italia tuttavia si ritiene che questi effetti, (  che,   nel lungo termine e per dosi di specifico valore possono, come già detto, indurre  tumori, oltre a generare disturbi transitori quali insonnia, inappetenza, riduzione della libido,                             mal di testa, … ) non siano stati ancora provati in modo definitivo attraverso studi ed analisi epidemiologiche.

 Però  studi ed esperimenti che  dimostrano la loro esistenza e pericolosità sono disponibili, fin da tempi lontani,  presso  Enti qualificati ed indipendenti, quali ad esempio: l’ Università di Warwick – Dipartimento di Fisica  a Coventry in Inghilterra,  e l’Istituto Internazionale di Biofisica  a Neuss-Holzheim  in Germania ,  e l’americana EPA, e l’  Istituto Superiore di Sanità  in Italia ), e il CNR italiano, e l’Istituto Oncologico Ramazzini di Bologna …  In Appendice I viene fornito                   un  ( limitato  !! ) elenco di articoli che trattano questa materia fin dal 1979; si tratta di studi fatti in  Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Italia ... e pubblicati da importanti riviste di Medicina, Biofisica ed Epidemiologia, nonché dagli Enti Sanitari Indipendenti sopra citati.

  Una Commissione Tecnica  insediata dal Comune di Bologna fin dal  1997 ( sette anni or sono ! ), ad esempio, ha concluso che : “ l’esposizione  ai campi ad alta frequenza sembra rappresentare un possibile fattore cancerogeno per l’uomo, sia pure di modesta entità, con bersagli dell’azione cancerogena simili a quelli dovuti ai campi a frequenza più bassa (  quelli: dovuti agli elettrodotti ad alta tensione ), anche se i dati sono più scarsi “ .

  In Italia sono  prevalentemente noti gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza prodotte dagli elettrodotti; leader in questi studi in Italia è stato l’Istituto Oncologico Ramazzini di Bologna; in base a  studi di questo tipo  i livelli di accettabilità delle radiazioni a bassa frequenza sono stati recentemente abbassati.  Ora l’Istituto Ramazzini ha intrapreso una ampia ricerca sugli effetti delle radiazioni in alta frequenza, i cui risultati saranno ottenuti, presumibilmente,  entro un paio d’anni e si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti e citati in Appendice I.


  Bibliografia relativa agli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche

  •    Hyland GJ - “ The physiological and enviromental effects of non-ionizing    radiations “ , EEC Private Treaty n. EP/IV/STOA/2000/07/03 -  2000 e 2002
    (
    Questo è un documento di sintesi abbastanza aggiornato, che si può facilmente reperire su Internet  facendo semplicemente riferimento al nome dell’autore ).

  •  F. Marinelli , D. La Sala, G. Cicciotti, L. Cattini, C. Trimarchi, S. Putti, A. Zamparelli, L. Giuliani, G. Tomassetti, C. Cinti – “ Exposure to 900 Mhz elecromagantic field induces an umbalance between pro-apoptotic and pro-survival signals in T.Lymphoblastod Leucemia cells “ -  J Cell Physiology, ITOI-CNR Bologna - 02/2004

  •  A.G. Levis – “ Effetti biologici e sanitari a breve e lungo termine delle radiofrequenze e delle microonde “ – ICEMS, Padova – Perizia,  2003.

  •  F. Marinelli - “ Modifica biologica delle cellule del sistema immunitario e alterazione del ciclo cellulare per esposizione alle frequenze del telefono cellulare “,

  • CNR, Congresso Codacons di Ischia-  20/10/2001  

  • L. Giuliani, De Ninno - “ Prova sperimentale dell’effetto risonante di deboli campi elettromagnetici sulle molecole biologiche e sulle cellule “ , ISPESL, Congresso Codacons di Ischia-  20/10/2001  

  • Maes A, Collier M, Vershaeve L - “ Cytogenetic effects of 900 MHz ( GSM ) microwaves in human lynphocites “ - Bioelectromagnetics - 2000

  • Aldo Zechini D’Aulerio – “ Influenza delle onde elettromagnetiche sugli organismi viventi “  Istituto di Patologia Vegetale di Bologna , Congresso SNILPI di Bologna , Inarcos 3/2000 

  •  Vasquez MV, Calcy CJ, Blackweel DB, Donner MD, Tice RT, Hook GH, McRee DM - “ Genotoxicity of radiofrequency radiation fields generated from analog TDMA, CDMA, PCNA in human blood cells “ , Enviromental Molecular Mutagen, 33( Suppl 30 ), 66 - 1999

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 Valori di riferimento dei campi elettrici  prodotti dalle radiazioni
elettromagnetiche in alta frequenza.     

Da  Rapporto  ” CEE Private Treaty No. EP/IV/A/STOA/2000/07/03 “,
University
of  Warwick (Inghilterra) &   International Institute of Biophysics (Germania)

Potenza
( W/m2 )
Campo
( V/m)
Riferimento
0,0002 0,027 Riduzione produzione melatonina.
0,0010 0,614

Danneggiamento cromosomi.
Alterazione encefalogramma.

Limite superiore da non superare,

suggerito
dall’Istituto di Biofisica
Tedesco in relazione agli effetti
biologici
a lungo termine  sopra citati
.

0,0240 3,000

Limite superiore da non superare,
proposto
dalla Provincia di Bologna,
ma
non applicato
.

0,1000 6,000

Limite superiore da non superare,
per
evitare riscaldamento dei
tessuti
(limite indicato alle
Regioni  dalla Legge  Italiana  che
evita
i  danni dovuti al  solo effetto
termico
: la Legge  italiana non
prende
in considerazione gli
effetti
biologici a lungo termine).

0,077 5,400

Limite superiore da non superare
definito
da una convenzione fra il
Comune di Bologna e i Gestori di
telefonia
mobile.

 

Correlazione Campo/ Potenza
formula applicabile in campo lontano dalle antenne
(oltre 1 metro di distanza dalle  antenne):

W  =  E*E/377

E  è espresso in  V/m
W
 è espressa in W/m2,
377 è l’impedenza caratteristica dell’ onda elettromagnetica espressa in Ohm.


  Allegato II:
  Come funzionano i sistemi di comunicazione radio per cellulari.

Ci limitiamo qui a descrivere in modo elementare i sistemi di trasmissione GSM o UMTS, che sono maggiormente diffusi e moderni.

Il sistema GSM (Global System for Mobile Comunication) è lo standard  europeo per la trasmissione digitale per la telefonia cellulare.

Le frequenze di trasmissione e ricezione sono intorno ai 900 Mhz (lunghezze d’onda pari a 37 cm) per i sistemi GSM 900, e sono intorno ai 1800 Mhz (lunghezze d’onda  pari a 18,5 cm) per i sistemi GSM 1800 (recente standard) e UMTS .

I sistemi GSM 1800 hanno una  disponibilità di canali di trasmissione circa doppia rispetto ai sistemi GSM 900.   Un sistema è costituito da:

  Centrali di Commutazione ( MSC )

  Centrali di Controllo Base  ( BCS )

  Centrali Radio Base ( BTS )

   Le Centrali Radio Base  sono le più vicine ai cellulari mobili, e hanno il compito di trasmettere i ricevere i segnali ai e dai cellulari durante le chiamate  attivate, di modulare, codificare e decodificare i segnali sopra detti, di trasmettere  segnali di controllo alle stazioni a livello superiore. Evidentemente queste Centrali sono le più diffuse sul territorio, e possono coprire da  100-200 metri (picocelle) a 200-1000 metri (microcelle) a 1000-15000 metri (celle) a 15000-30000 metri  (macrocelle). Le macro celle hanno potenze  da 2000 a 12000 Watt; le celle hanno potenze  da 10 a 100 Watt.

   Le Centrali di Controllo Base assegnano i canali di trasmissione, ed effettuano la ricerca della miglior frequenza di trasmissione; esse  gestiscono inoltre  i trasferimenti di assegnazione del canale radio e  della Stazione Radio Base, quando un cellulare durante una chiamata si sposta uscendo dal raggio d’azione della stazione con cui era inizialmente collegato.

  Le Centrali di Commutazione gestiscono le Centrali di Controllo Base, le procedure di inizializzazione e termine delle chiamate, interrogano una banca dati degli abbonati; gestiscono un segnale di “paging“ ossia di localizzazione della Stazione Radio Base a cui un cellulare è attualmente collegato. Esse inoltre gestiscono la connessione con altre reti di telefonia mobile e fissa.

   Le Stazioni  Radio Base  ed i cellulari operano come detto a frequenze medie pari a 900 Mhz  e 1800 Mhz . Tuttavia esistono frequenze  di “carrier “ ,  con cui i segnali sono inviati a “pacchetto“ su ciascun canale di trasmissione, per poter trasmettere più conversazioni contemporaneamente su ciascun canale. Queste frequenze sono  basse, tipicamente  217 Hz  e 8,34  Hz; si tratta di frequenze ritenute  pericolose.


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   Schema di tipica installazione di SRB su un tetto in città – Sezione verticale
Gli assi del conoide di trasmissione ad 10 metri dall’antenna sono di 14  e 3 metri

 Un sistema di trasmissione da una Centrale Radio Base è costituito generalmente da più  antenne trasmittenti montate su un palo e orientate diversamente. Ogni antenna può trasmettere su più canali (almeno 6). In città è tipico vedere tre antenne su un palo montate a 120 gradi. Una antenna è costituita da molti dipoli (antenne elementari) incluse in un riflettore; in tal modo l’antenna irraggia i suoi segnali in un conoide principale di sezione ellittica, i cui angoli di trasmissione hanno  tipicamente 60-70 gradi di ampiezza in orizzontale  e  7-8 gradi di ampiezza in verticale. L’asse del conoide può avere una inclinazione rispetto al piano orizzontale; tale angolo si dice angolo di “ tilt “, e tipicamente varia da  0  a 8 gradi. Oltre al segnale irradiato  nel conoide principale, altri segnali più deboli sono irradiati intorno ad esso,  per dispersione.

 In prossimità di una Centrale  Radio Base, a 10-70 metri di distanza ed entro il relativo conoide di trasmissione, il campo elettrico nelle fasi di  trasmissione può raggiungere valori elevati in relazione ai relativi effetti biologici ipotizzabili. Il diagramma riportato nella pagina seguente  mostra un tipico andamento del campo elettrico da una unica antenna di Stazione Radio Base da 20 Watt nell’ipotesi di assenza di ostacoli fra l’antenna e l’abitato.

 A loro volta i cellulari irradiano alla loro superficie campi  elevati (fra  3 e 20 Volt/metro alla loro superficie a seconda del modello e marca).


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 Allegato III.
 
La Normativa
che regola le installazioni di Stazioni Radio Base

 La Legge più importante promulgata di recente in Italia è la Legge  22/2/2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“. Per quanto riguarda la definizione dei limiti ammissibili per le radiazioni ad alta frequenza, in attesa di decreto attuativo, tale Legge rimanda al D.M. 10/9/1998, n.381 (“Tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana“).

  La Legge inoltre non pone delle limitazioni a priori  all’installazione di impianti di trasmissione (richiedendo ad esempio specifiche valutazioni di impatto ambientale prima della installazione).

 La Legge invece fissa i limiti accettabili di esposizione, e quindi essa stabilisce i limiti  entro i quali un cittadino può eventualmente procedere  alla denuncia di ipotizzabili violazioni dei limiti solo dopo che l’impianto è stato installato, ed  in relazione  ad opportuni calcoli  (in via preliminare) ed  a misure  (eventuali) delle variabili di riferimento che caratterizzano i campi di radiazione.

 Purtroppo, come già detto nell’ Allegato I  questa Legge prende a riferimento per la determinazione dei limiti di esposizione accettabili i soli effetti a breve termine  delle radiazioni, e cioè gli effetti termici.

 La Legge stabilisce che le Regioni e le Province disciplinino l’installazione e la modifica degli impianti attraverso opportune Leggi Regionali, e consente   che le Regioni adeguino i valori dei limiti nell’ambito dei loro territori  (è, ad esempio, il caso della Regione Veneto, che ha ridotto i limiti che sono stati fissati quale riferimento in campo nazionale)

 Le Leggi Regionali  inoltre possono  stabilire che l’installazione di nuovi impianti debba essere autorizzata dai Comuni a seguito di domanda corredata di opportuno progetto  (questo è il caso della Legge Regionale dell’Emilia Romagna). 

 Le variabili fisiche di riferimento che rappresentano i limiti di esposizione per le radiazioni elettromagnetiche  ad alta frequenza sono le seguenti:

 Campo elettrico  (misurato in Volt/Metro)
 Campo Magnetico (misurato in Ampere/Metro)
 
Densità di potenza elettromagnetica (misurato in Watt/Metro Quadrato)
 

 Esse vanno associate alla od alle frequenze della trasmittente (Hertz)

  I limiti di esposizione per le variabili di cui sopra sono stabiliti dalla Legge  tenendo conto di quanto segue:

  •  per la valutazione del campo elettrico e del campo magnetico si utilizzano i valori efficaci mediati su un intervallo di sei minuti, ulteriormente mediati aritmeticamente spazialmente (su due o tre punti corrispondenti allo sviluppo verticale di una  persona)

  • per la valutazione della densità di potenza elettromagnetica, le medie aritmetiche mediate su un intervallo di sei minuti, ulteriormente mediate aritmeticamente spazialmente (su due o tre punti corrispondenti allo sviluppo verticale di una  persona)

 Le misure vanno fatte seconda la Norma CEI 211-7 (Esposizione umana ai campi elettromagnetici ad alta frequenza 10KHz-300 GHz).

 La Legge  stabilisce che vadano considerati i seguenti limiti:

  • Limiti di esposizione: i valori massimi delle variabili di riferimento in immissione (presenti in un luogo dove può esserci esposizione anche solo istantanea della popolazione)

  • Limiti di attenzione: i valori massimi delle variabili di riferimento accettabili in un luogo dove può esserci presenza continua della popolazione (ad esempio nelle abitazioni, inclusi i balconi); i limiti di attenzione sono tipicamente dieci volte minori rispetto ai limiti di esposizione.

  • Limiti di qualità: limiti inferiori ai precedenti, che dovranno essere presi in considerazione di caso in caso, in ragione della diffusione sempre maggiore degli impianti, dei miglioramenti tecnologici e della  somma degli effetti che in un luogo specifico sono dovuti a più impianti.
     

I valori limite di esposizione previsti dalla Legge italiana sono i seguenti:

Frequenza
( MHz)

Lunghezza
( m )

Campo elettrico
( V/m )
Campo magnetico
( A/m )

Densità di Potenza d’onda
( W/m2 )

0,1-3 3000-100 60 0,2 non applicabile
3-3000 100-0,1 20 0,05 1
3000-300.000 0,1-0,0001 40 0,1 4

 I  limiti di cautela sono pari a 6 V/m per il campo elettrico e pari a 0,016 A/m per il campo magnetico, indipendentemente dalla frequenza ( corrispondenti a  circa 0,1  W/m2). 

   La Legge prevede Sanzioni pecuniarie per i gestori che superano i limiti di cui sopra e, nell’ipotesi di accertamento di reato (che va quindi dimostrato dalla parte offesa attraverso denuncia, calcoli e  misure), obbliga  i Gestori ad azioni di risanamento, che la Regione effettuerà direttamente nel caso di inadempienza dei Gestori stessi. Occorre tuttavia notare che, purtroppo, in una grande città, dove sono presenti numerosi impianti, può accadere  che il campo elettrico possa già arrivare, come livello di fondo da 0,5 a 2 V/m. Nel caso di nuove installazioni  allora in pratica non potrebbe restare altro se non   verificare l’incremento dei valori delle variabili di riferimento relative  dovute al nuovo impianto, e in relazione ai limiti di cautela, sviluppare  valutazioni di accettabilità o meno, che potranno però essere considerate  soggettive, salvo un oggettivo riferimento a  Sentenze già emesse in casi analoghi ed a considerazioni di tipo sanitario applicabili. 

 Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente  (ARPA) sono un mero braccio operativo delle Regioni ove esista la richiesta o la necessità di controlli e misure; esse NON hanno autonomia di iniziativa di vigilanza o controllo; a domanda rispondono e poi si fermano. Le attività di vigilanza sono di competenza delle ASL, Dipartimenti di Prevenzione, per quanto attiene agli interventi di tutela della salute nei luoghi di vita  e di lavoro; le ASL però, in generale,  non hanno direttamente le competenze tecniche necessarie, e si appoggiano alle ARPA.  I funzionari delle ASL incaricati dei controlli hanno l’autorità di ottenere dati ed accesso agli impianti per le misure, che quindi, sul piano operativo,   delegano alle ARPA. 

 Occorre notare che anche le Province possono emettere Direttive che regolano l’installazione di Stazioni Radio Base; ma tali Direttive possono essere disattese. E’ il caso eclatante di  una “ Iniziativa “ della Provincia di Bologna “  in materia di inquinamento elettromagnetico , ovvero di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, impianti per la telefonia mobile e impianti per trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica  “.

 Questa Iniziativa prevede limiti di 3 Volt/metro, 300 metri di distanza fra antenne e scuole, richiede una Pianificazione delle installazioni da definire in contradditorio fra Gestori e Comitati di cittadini interessati dalla presenza delle antenne. Essa però è rimasta lettera morta.

  Infine, per quanto riguarda in generale la validità delle leggi Regionali o dei Regolamenti Comunali, quando essi prescrivono limiti diversi da quelli suggeriti dalla Legge Nazionale, occorre ricordare che un decreto Legislativo del 4/9/2002,        n. 198 (Decreto Gasparri), volto ad  “accelerare la realizzazione di infrastrutture di Comunicazione, a norma del Comma 1 della Legge 21/12/2001“,  intendeva annullare la validità delle Normative Locali.

 Questo Decreto tuttavia è stato dichiarato non conforme alla Costituzione, in base ad apposita Sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 303/2003)  ed è decaduto.

 Tuttavia, a seguito del relativo vuoto normativo il Governo ha emanato un nuovo Decreto, n.315 del 14 novembre 2003, convertito in Legge il 14 gennaio 2004. Questa nuova legge prevede la nomina di una Commissione Tecnico-Consultiva mista nazionale-regionale per l’esame di procedure di VIA applicabili a nuove  installazioni rilevanti, ed inoltre sottopone a autorizzazione comunale la realizzazione di impianti di telecomunicazione , salvo il caso di impianti UMTS o di altra tecnologica per potenze in antenna inferiori a 20 Watt, che sono soggetti solo a semplice DIA. Evidentemente  questa Legge fa rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta; inoltre essa facilita le installazioni a prescindere dal loro impatto, che non dipende solo dalla potenza in antenna, ma anche dalla posizione delle antenne rispetto ai luoghi abitati.             

    Legislazione Europea
    E’ opportuno citare la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione  Europea 1999/519/CE del 12/7/1999 : “ Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da  0  a 300 GHz “.  Questa raccomandazione si basa su valutazioni  relative ai soli  effetti termici delle radiazioni elettromagnetiche. La raccomandazione stabilisce e riporta dei “ Limiti di Base “  oltre i quali ESISTONO effetti biologici accertati. Questi Limiti di Base, oltre che con riferimenti ai valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,  sono  espressi in termini di tasso di assorbimento specifico di energia dei tessuti (SAR, valutata in W/Kg). La SAR è calcolata in funzione della frequenza ed in base ad ipotizzati campi elettrici e  magnetici; poichè i  valori limite della SAR per il corpo umano sono accertati, da tali limiti sono dedotti i livelli di riferimento dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che non vanno superati. I livelli di riferimento non si discostano molto dai valori espressi della legge n. 381 dello Stato Italiano.

 Tuttavia anche la legislazione europea al momento NON prende ancora in considerazione gli effetti a breve termine, associati alle frequenze dei campi elettromagnetici. Studiosi della materia suggeriscono, come già detto,  limiti di campo elettrico  fino a dieci volte minori di quelli adottati attualmente dalle nostre Leggi.

  Legge Regionale dell’Emilia-Romagna
  In attuazione del già citato D.M.  n. 381 del 10/9/1998, la Regione Emilia Romagna ha promulgato la L.R. n.30 del 31/10/2000 (successivamente modificata con L.R. n. 34 del 13/11/2001, n. 38 del 13/1172001 e n.30 del 25/11/2002).

  Tale Legge Regionale NON modifica i limiti di esposizione e di cautela stabiliti dal D.M. n. 381, e stabilisce invece: la disciplina autorizzativa relativa ai nuovi impianti, i criteri di risanamento eventuale, le Sanzioni e i Soggetti responsabili dei Controlli.

  In pratica i Gestori di impianti di telefonia devono presentare ai Comuni interessati un Piano annuale di installazione di nuovi impianti, corredando tale piano dei necessari elaborati tecnici contenenti i dati che consentono di valutarne l’impatto ambientale. Entro 90 giorni dalla presentazione del Piano annuale i Comuni rilasciano l’approvazione o meno in tutto o in parte al Piano annuale; tuttavia sembra valere in questo caso il criterio del Silenzio-Assenso.

  In caso di installazione di impianto non approvato il Gestore paga una multa, salvo il fatto che ciò costituisca reato (occorre che un privato denunci il fatto e che il reato sostanzialmente di danni alla salute sia dimostrato); il Gestore  è inoltre tenuto a presentare un piano di risanamento da realizzare entro sei mesi; se tale piano non è presentato il Comune può oscurare l’impianto.

  Come già detto i Comuni si avvalgono per i controlli delle ASL Dipartimenti di Prevenzione per quanto attiene agli interventi di tutela della salute nei luoghi di vita  e di lavoro; a loro volta le ASL si avvalgono delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente  (ARPA).

   Regolamenti e Norme Comunali
  I Comuni hanno facoltà di emettere loro Regolamenti, anche se ciò può rientrare poi in un quadro di conflitto normativo fra Leggi Statali e Legge e Norme locali (Regionali o Comunali, come già detto). Ciò hanno fatto molti Comuni, sia riducendo i limiti accettabili dei Campi elettrici (ad esempio a Bologna una Convenzione  liberamente sottoscritta da Comune Gestori abbassa tale limite a 5,4 Volt/metro, ma in altri Comuni italiani tale limite è stato abbassato a 4 Volt/metro; sempre a  Bologna Consiglio Comunale ha approvato in data 16/02/2004 una  “ Delibera di Iniziativa Popolare “ che, sebbene non stabilisca criteri “ cogenti “ di istallazione (limiti più restrittivi di campo elettrico, minime differenze di quota fra antenne ed abitato, .. strumenti di controllo delle trasmittenti sottoposti a ispezione dalle USL,..)  definisce  più adeguati criteri  di Pianificazione delle nuove installazioni, con il coinvolgimento strutturale dei Quartieri.

   Ulteriori   considerazioni
  Nelle pagine che precedono sono stati
 
riportati i valori di riferimento dei campi elettrici  prodotti dalle radiazioni  elettromagnetiche in alta frequenza, in relazione ai limiti di legge ed alla pericolosità stimabile degli effetti biologici.

  In particolare, secondo i pareri di molti degli esperti in materia, citati nell’Appendice I, il limite di campo elettrico pericoloso in alta frequenza per  prolungate esposizioni è di soli 0,6  Volt/metro.  Questo limite è particolarmente importante nel caso di soggetti con difese immunitarie deboli, quale è il caso dei bambini, degli anziani  o di persone già malate.

 La Costituzione Italiana all’Art.32 stabilisce il diritto alla salute quale diritto preventivo.  Pertanto in base ai dati già in nostro possesso si può dire che la Legge vigente in Italia attualmente, stabilendo il limite di 6 Volt/metro,  non risponde al principio di “ Precauzione“, che in questi casi sarebbe invece doveroso applicare.

(*) Queste note sono emesse a titolo divulgativo; esse sono prodotte in buona fede, quale sintesi di informazioni esistenti in letteratura, e non pretendono di essere complete e condivisibili; né si assumono responsabilità per l’uso che ne possa essere fatto.

  

Pagina tratta dal sito www.elettrosmg.com

 

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